Nell’ambito delle disposizioni per la gestione e la comunicazione di documenti e informazioni riguardanti Mondadori, rientra la procedura in materia di internal dealing, adottata dal Consiglio di amministrazione in data 8 febbraio 2018, ai sensi della normativa introdotta dalla Market Abuse Regulation (Regolamento UE n. 596/2014).

Tale procedura riguarda gli obblighi di comunicazione verso Consob, la Società e il mercato di tutte le operazioni – di importo pari o superiore a 20.000 euro e comunque tutte le operazioni successive, indipendentemente dall’importo, una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 20.000 euro nell’arco di un anno civile – compiute su strumenti finanziari emessi dalla società, su strumenti derivati e su strumenti finanziari a essi collegati (“operazioni rilevanti”) effettuate dai “soggetti obbligati” ovvero dai componenti degli organi di amministrazione e controllo di Mondadori, dai dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni che possano incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di Mondadori (“Manager”) nonché dalle persone a loro strettamente associate (“persone strettamente associate”).

La procedura adottata dal Consiglio di amministrazione:

  • identifica i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni di internal dealing;
  • fornisce ai soggetti identificati quali soggetti rilevanti l’informativa in merito all’avvenuta identificazione, agli obblighi connessi e alle modalità e termini per l’adempimento dei prescritti obblighi di comunicazione;
  • identifica nella Direzione affari legali e societari il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle comunicazioni di cui sopra.

La Direzione affari legali e societari provvede altresì all’archiviazione sistematica delle comunicazioni ricevute ed effettuate per effetto dei suddetti obblighi di comunicazione e all’istituzione e aggiornamento del registro internal dealing.

Periodi di blocco (Blackout periods)

Nell’ambito della procedura di internal dealing, sono stati definiti, nei confronti dei manager, divieti al compimento, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, di operazioni su strumenti finanziari rilevanti durante un periodo di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio della relazione semestrale, del bilancio d’esercizio e, laddove espressamente previsto dalla normativa, di dati contabili preliminari.

Il Consiglio di amministrazione di Mondadori si riserva la facoltà di consentire ai manager di effettuare tutte o alcune operazioni su strumenti finanziari rilevanti durante un blackout period, previa valutazione che le circostanze e le condizioni richieste per la deroga siano soddisfatte.

Operazioni effettuate dagli azionisti rilevanti

Gli azionisti che detengano una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale di Mondadori rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla Mondadori (di seguito gli “azionisti rilevanti”) sono soggetti al Regolamento (UE) n. 596/2014 sugli abusi di mercato, al Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522, al Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 e alle applicabili disposizioni del D. Lgs. N. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11971/1999.

In particolare, gli azionisti rilevanti sono tenuti ad effettuare alla Consob le comunicazione dovute avvalendosi del Modello di comunicazione allegato al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato l’acquisto.